IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400»,  e,  in  particolare,  l'art.  13
«Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede  che  il
Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e sottoposto al parere della Commissione per la
garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 322/1989, ove si
prevede che «Con delibera del Consiglio dei ministri  e'  annualmente
definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita',  destinatari
e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica,
la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per  rilevanza,
dimensione o significativita' ai fini della  rilevazione  statistica,
configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»; 
  Visto l'art. 13, comma 3-ter del decreto legislativo  n.  322/1989,
ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel  Programma
statistico nazionale,  rispetto  alle  quali  sussiste  l'obbligo  di
risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da
utilizzare per individuare le unita' di rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa,  sono
approvati  con  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   di
approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma  3
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4 del decreto legislativo  n.  322/1989,
ove si prevede  che  il  Programma  statistico  nazionale  ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989, relativo al
trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di statistica» e, in particolare, l'art. 3, comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo n. 101/2018; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione di  dati
personali  19   dicembre   2018,   n.   514/2018,   recante   «Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
pubblicate, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101», Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e
in particolare gli articoli 4 e 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  gennaio  2018,
con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per
il triennio 2017-2019, con i relativi allegati; 
  Visto l'art. 1, comma 231 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il
quale  prevede  che  «Qualora  la  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma  statistico
nazionale triennale e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del  1989  non  intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno  di  riferimento,  e'  prorogata
l'efficacia del Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del 16 marzo 2017,
con la quale sono stati approvati il «Programma statistico  nazionale
per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019»,  contenente  le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai  sensi
dell'art. 13,  comma  3-bis  del  decreto  legislativo  n.  322/1989;
l'elenco delle  rilevazioni  statistiche  rientranti  nel  «Programma
statistico  nazionale  per  il  triennio  2017-2019  -  aggiornamento
2018-2019» che comportano obbligo di risposta da parte  dei  soggetti
privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989,  la
definizione dei  criteri  da  utilizzare  per  individuare,  ai  fini
dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo
n. 322/1989,  le  unita'  di  rilevazione  la  cui  mancata  risposta
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.
7 del medesimo decreto e,  per  l'effetto,  il  relativo  elenco  dei
lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per  il  triennio
2017-2019 - aggiornamento 2018-2019» per i quali la mancata fornitura
dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il parere della  Conferenza  unificata  del  4  maggio  2017,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica del 20 ottobre 2017; 
  Visto il parere del garante per la protezione  dei  dati  personali
del 9 maggio 2018; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 58 del 25 ottobre 2018, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018; 
  Vista  la  proposta  di  «Programma  statistico  nazionale  per  il
triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019»,  trasmessa  dall'ISTAT
con nota prot. 363729 del 5 febbraio 2019; 
  Considerato che, come indicato nella citata nota prot. 363729 del 5
febbraio 2019, l'ISTAT, ha avviato un confronto con il garante  della
protezione dei dati personali volto  a  permettere  l'adozione  delle
misure necessarie a superare i rilievi espressi dallo stesso  garante
della protezione dei dati personali nel  parere  del  9  maggio  2018
sopra menzionato; 
  Ritenuto  necessario  sospendere  l'avvio  dei  lavori   statistici
previsti  dal  «Programma  statistico  nazionale  per   il   triennio
2017-2019 - aggiornamento 2018-2019», elencati nell'appendice  H  del
volume  1  e  inclusi   nel   volume   2   «Dati   personali»,   fino
all'acquisizione del parere positivo del garante  per  la  protezione
dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del  5  luglio
2018, con il quale e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
Ministro senza portafoglio on. sen. avv. Giulia Bongiorno in  materia
di semplificazione e  pubblica  amministrazione  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera h); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
del 23 aprile 2019; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il «Programma statistico nazionale per il  triennio
2017-2019 - aggiornamento  2018-2019»  contenente  le  variabili  che
possono  essere  diffuse   in   forma   disaggregata   per   esigenze
conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. 
  2. I lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale
per  il  triennio  2017-2019  -  aggiornamento  2018-2019»,  elencati
nell'appendice  H  del  volume  1  e  inclusi  nel  volume  2   «Dati
personali», sono sospesi fino all'acquisizione  del  parere  positivo
del garante per la protezione dei dati personali.