IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13 «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che «Con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»; Visto l'art. 13, comma 3-ter del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo; Visto l'art. 13, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989, relativo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare, l'art. 3, comma 6; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii); Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018; Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione di dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, pubblicate, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018, con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, con i relativi allegati; Visto l'art. 1, comma 231 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 16 marzo 2017, con la quale sono stati approvati il «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019», contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 322/1989; l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019» che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989, la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 322/1989, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; Visto il parere della Conferenza unificata del 4 maggio 2017, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica del 20 ottobre 2017; Visto il parere del garante per la protezione dei dati personali del 9 maggio 2018; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 58 del 25 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018; Vista la proposta di «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019», trasmessa dall'ISTAT con nota prot. 363729 del 5 febbraio 2019; Considerato che, come indicato nella citata nota prot. 363729 del 5 febbraio 2019, l'ISTAT, ha avviato un confronto con il garante della protezione dei dati personali volto a permettere l'adozione delle misure necessarie a superare i rilievi espressi dallo stesso garante della protezione dei dati personali nel parere del 9 maggio 2018 sopra menzionato; Ritenuto necessario sospendere l'avvio dei lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019», elencati nell'appendice H del volume 1 e inclusi nel volume 2 «Dati personali», fino all'acquisizione del parere positivo del garante per la protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2018, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. sen. avv. Giulia Bongiorno in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h); Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione del 23 aprile 2019; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 1. E' approvato il «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. 2. I lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019», elencati nell'appendice H del volume 1 e inclusi nel volume 2 «Dati personali», sono sospesi fino all'acquisizione del parere positivo del garante per la protezione dei dati personali.